Vigilanza Privata: serve la licenza anche per i servizi fiduciari?!

Il 02/02/2024 è stato comunicato in Senato il Disegno di Legge n. 1008, che disciplina “le attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati”. Lasciando agli audaci la lettura del testo, che coagula diverse questioni già normate con fonti diverse utilizzando un lessico a dir poco equivoco (a partire dal titolo “attività di sicurezza sussidiaria”, in cui di fatto fa rientrare tutti i servizi di sicurezza privata), il punto di maggiore interesse è sui servizi disarmati – definiti, curiosamente, servizi di custodia. Ammesso che abbiamo capito bene eh, perché in certi punti sembra di tornare all’art 62 del TULPS (che è stato abrogato: lo sapevano gli estensori del DdL?) Vabbè.

Il progetto distingue tra sicurezza primaria (affidata alle FFOO) e “sicurezza secondaria, o sussidiaria” (che il DL 154/2009 limita invece all’attività delle GPG in siti sensibili come porti aeroporti, ma vabbè) e che non prevede l’uso di poteri coercitivi. Tra queste attività si annoverano vigilanza privatacustodia (appunto), investigazioni e ricerche, recupero crediti, etc.

L’elemento di innovazione è che per le imprese che erogano “servizi di custodia”, il DdL sembra imporre una licenza prefettizia. E’ lecito pensare che, se di licenza si deve parlare, possa essere ipotizzata una forma più leggera rispetto al 134 TULPS previsto per gli istituti di vigilanza privata.
Non foss’altro perché ai “custodi” è richiesta l’iscrizione in un registro tenuto presso la Questura competente, mentre per titolari e direttori degli istituti di vigilanza, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, etc. il registro è tenuto dalla Commissione Centrale.

Il DdL non pare chiaro sul punto, ma la sola presenza di una licenza potrebbe avere una portata rivoluzionaria, considerato che – almeno sino al rinnovo contrattuale del 16 febbraio scorso – le imprese di sicurezza utilizzavano gli operatori fiduciari per tenersi le mani libere, e abbiamo detto tutto…Siamo davvero curiosi di conoscere il pensiero delle Associazioni rappresentative della categoria, sinora fieramente opposte all’idea.

Novità anche per la qualificazione giuridica: alle guardie giurate il DL riconosce occasionali funzioni di polizia giudiziaria e, soprattutto, più estese facoltà di arresto in flagranza.
Significativa, infine, la disposizione relativa alla formazione professionale di competenza delle Regioni, che demanda alla Conferenza permanente per i rapporti Stato- Regioni il compito di promuovere l’adozione di normative regionali comuni per la formazione delle GPG e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.


Ci piacerebbe dire di più, ma questo DdL risulta particolarmente ostico: qualcuno che ha fatto le scuole alte può aiutarci a decifrarlo? E mentre ci chiediamo perché vengano scritte leggi con un livello “pro” di complicazione, riportiamo nelle more le sezioni di testo di maggior interesse.

DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

Art. 14 (Disciplina delle licenze)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all’articolo 1, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello stesso articolo 1 non riservati alle guardie giurate, l’attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l’impresa di servizi interessata.
2. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 3, svolto attraverso dipendenti dell’impresa, dell’ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell’articolo 4.

Fonte: Vigilanzaprivataonline